IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, con il quale sono stati definiti la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Ravvisata la necessita' di riorganizzazione la sopra richiamata Commissione anche attraverso una sua articolazione per singoli settori di rischio; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Decreta: Art. 1 Articolazione e composizione 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un Ufficio di Presidenza e in cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati: settore rischio sismico; settore rischio vulcanico; settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana; settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti; settore rischio ambientale e incendi boschivi. 2. L'Ufficio di Presidenza e' composto da un presidente emerito, da un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalita' di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio, di cui al successivo comma 3. 3. Ogni settore di rischio, di cui al comma 1, e' composto da rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore verra' individuato un referente. 4. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresi', alla designazione dei referenti dei settori, di cui al comma 3.