IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3,  3-bis
e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione  e
la prevenzione dei grandi rischi; 
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  2006,  n.  21,
recante  «Misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza   nel
settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori  disposizioni
in materia di protezione civile», che, nel  definire  la  Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo
di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento  della  protezione
civile, rinvia, per la composizione e le modalita'  di  funzionamento
della Commissione stessa, ad  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile
2006, n. 1250, con il quale sono stati definiti la composizione e  le
modalita'  di  funzionamento  della  Commissione  nazionale  per   la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi; 
  Ravvisata la necessita' di  riorganizzazione  la  sopra  richiamata
Commissione  anche  attraverso  una  sua  articolazione  per  singoli
settori di rischio; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Articolazione e composizione 
 
  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione  dei
grandi rischi si articola in un Ufficio di  Presidenza  e  in  cinque
settori  inerenti  le  diverse  tipologie  di  rischio,  di   seguito
elencati: 
  settore rischio sismico; 
  settore rischio vulcanico; 
  settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana; 
  settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti; 
  settore rischio ambientale e incendi boschivi. 
  2. L'Ufficio di Presidenza e' composto da un presidente emerito, da
un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente
vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute  personalita'  di  alto
prestigio scientifico, culturale ed istituzionale,  e  dai  referenti
dei settori di rischio, di cui al successivo comma 3. 
  3. Ogni settore di rischio, di cui  al  comma  1,  e'  composto  da
rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto  del  Capo
Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da
altri esperti di comprovata esperienza  in  materia,  per  un  numero
complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore verra'  individuato
un referente. 
  4. Alla nomina dei componenti della  Commissione  si  provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  Con  il  medesimo
decreto si procede, altresi', alla  designazione  dei  referenti  dei
settori, di cui al comma 3.